MODIFICHE AL REGIME IVA DAL 1° LUGLIO 2021 PER IMPORTAZIONE MERCI

IMPORTARTI MODIFICHE AL REGIME IVA DAL 1° LUGLIO 2021

Dal 1° luglio 2021 entreranno in vigore modifiche al regime IVA in UE. Quali aziende saranno interessate da queste novità? Sicuramente riguarderanno tutte le attività commerciali, ma soprattutto i rivenditori business-to-consumer (B2C) e i Marketplace online che vendono alla clientela europea, sia aventi sede in UE che extra-UE.

Scopriamo le novità principali:

  1. Eliminazione dell’esenzione del pagamento dell’iva sulle importazioni di valore inferiore a 22 €
  2. Introduzione di uno sportello unico one-stop-shop (OSS)
  3. Alcuni Marketplace online diventeranno i responsabili della riscossione dell’iva

A.

Tutti i beni commerciali importati in UE saranno soggetti a IVA, indipendentemente dal loro valore.
Per le spedizioni di valore uguale o inferiore a 150 €, l’IVA può essere addebitata al momento della vendita utilizzando il nuovo sportello Import One-Stop-Shop (IOSS), oppure può essere riscossa presso il cliente finale dal soggetto responsabile della dichiarazione doganale (ad esempio Il corriere). Le attività commerciali europee che effettuano vendite online di beni situati al di fuori dell’UE a clienti residenti in UE possono scegliere di avvalersi dell’IOSS. Se desiderate saperne di più sull’Import One Stop Shop (IOSS) potrete trovare le informazioni nel prossimo articolo.

Facciamo un esempio pratico:

Un’attività online francese vende un paio di calze del costo di 10 € a un consumatore europeo anch’esso residente in Francia. Le calze vengono spedite al consumatore dalla Cina. Prima del 1° luglio 2021 questa importazione sarebbe stata esente IVA dal momento che il valore totale delle merci è inferiore a 22 €.

Come sarà dopo il 1° Luglio?

Tutte le spedizioni saranno soggette a IVA, indipendentemente dal loro valore. L’IVA verrà applicata al tasso previsto dal paese di residenza dell’acquirente.

B.

Introduzione di uno sportello unico One-Stop-Shop (OSS)

Aderendo al regime OSS, le imprese non dovranno più registrare un numero di partita IVA in ogni paese UE in cui vendono. Inoltre, l’UE elimina anche il regime fiscale a soglie IVA sulle vendite a distanza. Ciò comporterà che le società saranno tenute ad addebitare l’aliquota IVA del paese europeo di residenza del cliente fin dalla prima vendita e non solo al raggiungimento di una determinata soglia.

Quale eventuale impatto avrà sulle attività?

Invece di registrare partite IVA in più Paesi UE, le aziende avranno la possibilità di presentare una dichiarazione trimestrale all’OSS indicando tutte le loro vendite idonee a clienti all’interno dell’Unione Europea. L’IVA verrà versata all’autorità fiscale nazionale, che la trasferirà quindi ai Paesi a cui spetta.
Per i rivenditori online, questa potrebbe essere una semplificazione e comportare una riduzione dei costi per adeguarsi ai requisiti dell’IVA transfrontaliera, facilitando potenzialmente gli scambi internazionali.

Facciamo un esempio pratico:

Un’azienda di e-commerce francese vende prodotti di elettronica a clienti in cinque Paesi dell’UE e il valore delle vendite supera i 10.000 €. Prima del 1° luglio 2021 l’impresa sarebbe stata costretta a registrare una P. IVA e a contabilizzare l’IVA in ciascun Paese UE, nonché ad addebitare ai clienti la loro aliquota IVA nazionale ogni volta che le vendite nel Paese superano un determinato fatturato annuale locale.
Dopo il 1° luglio 2021 l’impresa può scegliere di chiudere le sue P. IVA estere e dichiarare tutte le vendite idonee a clienti all’interno dell’UE attraverso un’unica dichiarazione IVA centralizzata OSS nel suo Paese UE di registrazione. Dovrà ancora applicare l’IVA, ma a quella vigente nel Paese del cliente, indipendentemente dall’importo totale delle vendite effettuate in quel Paese.

Per registrarsi allo sportello One-Stop Shop (OSS), le imprese UE possono inviare la loro iscrizione tramite l’apposito portale messo a disposizione dal proprio paese d’appartenenza a partire dal 1° aprile 2021.

Alcuni Marketplace avranno la responsabilità di riscuotere, dichiarare e versare l’IVA dovuta al posto dei rivenditori che li utilizzano. La riscossione dell’IVA da parte dei Marketplace si applica alle transazioni seguenti:

  • Importazioni B2C di spedizioni con un valore massimo pari a 150 € verso l’UE (laddove il Marketplace abbia scelto la dichiarazione IOSS).
  • Le vendite nazionali e tra Paesi UE di beni da parte di venditori che non risiedono in UE a clienti all’interno dell’UE.

Per le importazioni B2C di spedizioni con un valore pari a 150 €, dove il Marketplace abbia scelto di usare la dichiarazione IOSS, le imprese che vendono attraverso il Marketplace utilizzeranno il numero IOSS del Marketplace e lo forniranno alla parte responsabile della compilazione della dichiarazione doganale (ad es. i corrieri).
Le imprese extra UE che utilizzano i Marketplace online per la vendita di prodotti su territorio nazionale e in UE a clienti dell’UE potrebbero avere la possibilità di chiudere le P. IVA estere negli Stati membri UE, poiché il Marketplace diventerà, a fini fiscali, il soggetto responsabile della fornitura dei prodotti e quindi della riscossione dell’IVA. Ciò potrebbe ridurre il carico amministrativo dei venditori extra UE.

Scenario:

Un’impresa e-commerce che non ha sede in UE vende un oggetto del valore di 80 € a un cliente UE dal suo magazzino in UE tramite un Marketplace online idoneo. Se prima del 1° luglio 2021 l’impresa non UE che vende l’oggetto è tenuta ad addebitare l’IVA al cliente e a versarla alle autorità preposte, dopo il 1° luglio il Marketplace tramite il quale viene venduto il vaso ha la responsabilità di riscuotere l’IVA dal cliente e trasmetterla alle autorità corrette.

 

I paesi dell’UE sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Repubblica Ceca, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Olanda, Polonia, Portogallo, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia.

Da notare che, in base alle condizioni del protocollo congiunto UE-UK, l’Irlanda del Nord resterà a far parte del regime fiscale IVA dell’UE per i beni commerciali. Ciò significa che le nuove normative si applicheranno soltanto ai beni importati in Irlanda del Nord dal resto del mondo e non dall’UE.

Le informazioni qui riportate non forniscono e non intendono fornire in alcun modo una consulenza di natura legale e/o fiscale, ma hanno unicamente finalità informative generali. Queste informazioni di natura legale o di altra natura potrebbero non essere del tutto aggiornate. I destinatari di queste informazioni dovranno rivolgersi a consulenti propri per ricevere assistenza in relazione a specifici temi legali e/o fiscali di interesse. È espressamente esclusa ogni responsabilità relativamente alle azioni intraprese o non intraprese sulla base dei contenuti del presente sito. I contenuti di questo articolo vengono forniti “così come sono”; non si garantisce in merito alla loro esattezza.

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